Una coppia siciliana ha scoperto di non essere legalmente sposata solo dopo aver avviato la procedura di separazione. Il motivo? Il parroco aveva dimenticato di trasmettere l’atto del matrimonio religioso per la trascrizione civile, rendendo di fatto il matrimonio inesistente per lo Stato. A distanza di oltre 15 anni, la vicenda si è conclusa con una sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso della donna.
Il matrimonio fantasma celebrato nel 2009
La cerimonia si era tenuta nel marzo del 2009 in una chiesa di Messina, ma l’atto non era mai stato trascritto nei registri civili. L’errore è emerso circa un anno dopo, quando la coppia ha deciso di separarsi. A quel punto, la donna ha cercato di ottenere il consenso dell’ex compagno per una trascrizione tardiva, necessaria per poter formalizzare la separazione, ma l’uomo si è rifiutato.
Nessuna separazione, nessun risarcimento
Rimasta legalmente nubile, la donna ha intrapreso una lunga battaglia legale. Ha chiesto un risarcimento danni patrimoniali e morali, sostenendo di aver contratto debiti per oltre 66mila euro per le spese del matrimonio e dell’allestimento della casa coniugale. In giudizio ha chiamato in causa non solo l’ex partner, ma anche il parroco celebrante e la Curia Arcivescovile di Messina, accusandoli di negligenza.
Il Tribunale di Messina ha però respinto la richiesta nel 2019, seguito dalla Corte d’Appello nel 2023, evidenziando che la donna avrebbe potuto agire autonomamente per ottenere la trascrizione e che il rifiuto dell’uomo non costituiva un illecito.
La Cassazione chiude il caso: nessun obbligo di trascrizione senza consenso
Con la pronuncia definitiva della Cassazione, il caso è stato chiuso. I giudici hanno ricordato che, secondo la legge n. 121 del 1985, la trascrizione di un matrimonio religioso ai fini civili può avvenire anche successivamente, ma solo con il consenso di entrambi i coniugi. Trascorso un lungo periodo, non si può più presumere la volontà congiunta di rendere valido civilmente il vincolo.
Inoltre, non è stata riconosciuta alcuna responsabilità diretta del parroco o della Curia, poiché non sono emersi elementi di negligenza grave o dolo, né prove concrete del danno subito.
Una vicenda che solleva interrogativi
Il caso del “matrimonio fantasma” di Messina pone l’attenzione sull’importanza della corretta trascrizione degli atti religiosi in sede civile, soprattutto quando si tratta di unione con effetti giuridici rilevanti. La sentenza della Cassazione ribadisce che, senza volontà congiunta, il rito religioso da solo non basta a costituire un matrimonio valido per lo Stato.