Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo decreto-legge sulla sicurezza sul lavoro che, oltre alle misure di prevenzione, introduce una stretta significativa sulle condizioni per accedere e mantenere le principali indennità di disoccupazione: Naspi, Dis-Coll e Iscro.
Tra le novità più rilevanti: chi non si iscrive alla piattaforma digitale Siisl, o rifiuta un’offerta di lavoro ritenuta idonea entro un raggio di 20 chilometri dal luogo dell’ultimo impiego, perderà automaticamente il diritto all’assegno.
Obbligo di registrazione su Siisl per continuare a ricevere il sussidio
I beneficiari delle misure di sostegno al reddito dovranno registrarsi alla piattaforma Siisl, caricare il proprio curriculum vitae, e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale, che li rende formalmente disponibili per l’inserimento lavorativo.
Chi non adempie a questo obbligo subirà la decurtazione automatica del 25% della prima mensilità. Se il mancato rispetto persiste, si rischia la decadenza totale dalla prestazione.
Il patto di servizio personalizzato: 45 giorni per firmarlo
Una volta completata l’iscrizione, i percettori di Naspi e Dis-Coll avranno 45 giorni di tempo per firmare il Patto di servizio personalizzato. In caso contrario, saranno convocati al Centro per l’Impiego.
Chi non si presenta senza giustificato motivo, perderà immediatamente il diritto all’indennità.
Offerte di lavoro: cosa si può rifiutare e cosa no
Le nuove disposizioni prevedono che i beneficiari delle indennità siano tenuti ad accettare le offerte di lavoro coerenti con il proprio profilo professionale, se rispondono ai seguenti requisiti:
- Stesso settore o settore affine rispetto all’ultimo impiego;
- Mansione in area equivalente a quella precedente;
- Retribuzione uguale o superiore a quella dell’ultimo lavoro;
- Sede lavorativa entro 20 km dall’ultima occupazione o all’interno dello stesso Comune.
Un solo rifiuto di un’offerta che rispetta questi parametri comporta la perdita immediata dell’assegno.
Cosa accade con offerte meno vantaggiose
Se l’offerta è coerente con il titolo di studio, ma presenta condizioni meno favorevoli – ad esempio, uno stipendio inferiore fino al 10% e una distanza fino a 50 km – sarà possibile rifiutarla al massimo due volte. Alla terza offerta respinta, anche in questo caso, scatterà la decadenza dal beneficio.
Possibilità di ricorso, ma senza garanzie
In caso di perdita dell’assegno, sarà possibile presentare ricorso e spiegare i motivi del rifiuto. Tuttavia, non è garantito che la decisione venga revocata. Se il ricorso non ha esito positivo, occorrerà attendere almeno due mesi prima di poter presentare una nuova domanda per la stessa prestazione.







